Giurisprudenza e Prassi

Sulle condizioni per ilpagamento delle opere non previste dal contratto

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2008

In materia di appalto di opere pubbliche, per principio a valenza generale, espresso (...) dal richiamato R.D. n. 350 del 1895, art. 103, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati (per i quali, L. n. 2248 del 1865, ex art.342, comma 2, all. F, egli non ha diritto, di regola ad aumento di prezzo alcuno od indennizzo) possono (tuttavia) dar luogo (...) in via eccezionale a compenso, ove ricorra la quadruplice condizione che tali lavori:

a) formino oggetto di tempestiva riserva;

b) siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo;

c) siano riconosciuti per tali anche dall'amministrazione committente;

d) comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvatee.

E la tesi che siffatta disciplina concerna le sole variazioni c.d. "arbitrarie", unilateralmente cioè effettuate dall'appaltatore, e non anche quelle in tesi assentite, od addirittura ordinate, dal direttore dei lavori, è smentita dal testo stesso della disposizione in esame. La quale, al suo comma 2, proprio a tale seconda evenienza, espressamente fa, invece, riferimento là dove stabilisce che l'ammissione delle opere non (preventivamente) autorizzate fatta dal collaudatore non libera i funzionari dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire". Responsabilità che inerisce, in questo caso, al rapporto di impiego o locatizio, tra l'Amministrazione ed il direttore dei lavori che abbia agito quale organo (qual'è sul piano tecnico, ancorchè non anche sul piano deliberativo) dell'ente committente, mentre è nella diversa ipotesi che quel soggetto abbia operato come falsus procurator, nel disporre lavori extra contratto, che lo stesso può essere personalmente chiamato ad indennizzare l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1398 c.c., come di recente puntualizzato da Cass. 2002 n. 66477 (Cass., n. 13432 del 2003, cit.).

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;