Giurisprudenza e Prassi

PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO: TERMINA UNA VOLTA ESEGUITE E ACCETTATE LE PRESTAZIONI, A PRESCINDERE DALLA PENDENZA DEL PAGAMENTO

CORTE DI GIUSTIZIA UE SENTENZA 2026

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE, il periodo di validità di un contratto pubblico non può ritenersi sussistente qualora l’aggiudicatario abbia integralmente eseguito le prestazioni previste, l’amministrazione aggiudicatrice le abbia accettate definitivamente e sia stata emessa la fattura finale, restando irrilevante l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo.

"L’articolo 72, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021,

dev’essere interpretato nel senso che:

non può ritenersi che «il periodo di validità» di un appalto pubblico perduri, ai sensi di detta disposizione, qualora l’aggiudicatario abbia integralmente eseguito le prestazioni che dovevano essere fornite nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice abbia accettato definitivamente tali prestazioni e l’aggiudicatario abbia emesso la fattura finale, anche se tale amministrazione aggiudicatrice non ha ancora pagato il prezzo indicatovi."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)