MODIFICHE CONTRATTUALI ESTERNE ALL'APPALTO - GIURISDIZIONE GIUDICE CIVILE
La controversia, afferendo esclusivamente ai rapporti commerciali fra l’aggiudicatario ed un suo fornitore disciplinati dal diritto civile ed attinendo alla sola fase di svolgimento del servizio successivamente alla sua aggiudicazione, così come esattamente statuito dal TAR rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice civile, e non in quella del giudice amministrativo.
Resta quindi preclusa al Collegio ogni ulteriore considerazione circa la circostanza che, anche laddove venisse accolta la domanda dell’appellante di annullamento della precedente gara oppure di declaratoria di inefficacia delle modifiche apportate all’originario contratto, egli in ogni caso non conseguirebbe né il diritto di subentrare nell’iniziale rapporto commerciale di fornitura con l’aggiudicatario (comunque rimesso all’autonomia delle parti), né di partecipare alla nuova gara (essendo privo dei requisiti necessari ai fini dello svolgimento del servizio bandito) salva l’eventualità, di mero fatto, di riuscire ad essere il fornitore -OMISSIS- per altro soggetto partecipante, di modo che mancherebbe un interesse attuale, differenziato e tutelato dall’ordinamento, dell’appellante a far valere le dedotte illegittimità.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui