ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC - INTERDIZIONE ALLE GARE - IMMEDIATA OPERATIVITA' (80.5.f)
La misura interdittiva adottata dall’ANAC della iscrizione nel casellario informatico ai fini della esclusione dalle gare opera automaticamente e senza valutazioni discrezionali (Consiglio di Stato sez. V, 11/01/2021, n.386).
Pertanto, l’apporto partecipativo della ricorrente non avrebbe potuto determinare l’adozione di un provvedimento di diverso contenuto.
E’ altresì irrilevante la circostanza che la sanzione adottata dall’ANAC fosse stata impugnata dinanzi al TAR.
La pendenza del giudizio non assume rilievo ai fini dell’applicazione della causa espulsiva di cui all’art. 80, comma 5, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, che del resto non subordina affatto la sua contestabilità al fatto che la sanzione interdittiva sia stata confermata in sede giurisdizionale.
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