Giurisprudenza e Prassi

ASSENZA DI ESTREMA URGENZA SE LA COLLEGIALE PRECEDE L'EFFETTIVA ESCLUSIONE DALLA GARA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2026

Ai fini della concessione delle misure cautelari monocratiche previste dall'art. 56 c.p.a., il requisito dell'estrema gravità ed urgenza deve essere escluso quando la camera di consiglio per l'esame collegiale della domanda cautelare risulti fissata in una data anteriore rispetto a quella in cui l'amministrazione resistente potrebbe adottare l'atto lesivo (nella specie, l'esclusione dalla gara), rendendo la tutela monocratica priva di utilità immediata e necessaria.

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