Giurisprudenza e Prassi

OMESSA INDICAZIONE SICUREZZA E MANODOPERA - AMMESSO SOCCORSO ISTRUTTORIO SE NON PREVISTO IL CAMPO DICHIARATIVO DALLA PA (95.10)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2024

Con la prima censura la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria, per non avere la stessa indicato nell’ambito dell’offerta economica i costi di manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, non essendo inoltre possibile disporre il soccorso istruttorio.

La censura è infondata.

Per come già evidenziato, il disciplinare di gara ha precisato che “L’offerta economica dovrà essere redatta seguendo le apposite schermate indicate dal MePA” ma il relativo spazio è stato riservato solo al ribasso offerto, non consentendo invece di inserire i costi aziendali e della manodopera.

Tanto chiarito, in tali casi non può essere disposta l’espulsione dell’operatore economico, e ciò in aderenza ai principi di trasparenza e proporzionalità espressi dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 2.05.2019, C-309/18, oltre che di tutela dell’affidamento in capo ai partecipanti nell’utilizzo della modulistica predisposta dalla stazione appaltante. Precisa, in particolare, il giudice sovranazionale che laddove sussista, come nel caso di specie, l’impossibilità di indicare i costi di manodopera nei moduli predisposti dalla stazione appaltante, “in considerazione dei principi della certezza del diritto, di trasparenza e di proporzionalità, l’amministrazione aggiudicatrice può accordare a un simile offerente la possibilità di sanare la sua situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice” (in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2020, n. 2350).

In senso contrario non può assume rilievo la circostanza che il modulo fosse modificabile, poiché l’operatore economico si trova nell’incertezza tra l’omettere la specificazione dei costi prescritta dalla legge, stante l’assenza di un apposito spazio, e il rischio, inserendoli, di alterare il modulo appositamente predisposto dall’amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 1 giugno 2020, n. 5780).

In conformità alla richiamata giurisprudenza, pertanto, la prima graduata con p.e.c. del 12.01.2023 ha indicato, su richiesta della stazione appaltante, i costi di sicurezza aziendali in euro 4.500,00 e i costi della manodopera in euro 228.245,60.



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