Giurisprudenza e Prassi

LOTTO UNICO PER SERVIZI FUNZIONALMENTE INTERCONNESSI: LA DECISIONE MOTIVATA DELL'AMMINISTRAZIONE RENDE LEGITTIMA LA SCELTA (58)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la suddivisione in lotti costituisce un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie e derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata, indicando e contemperando l'interesse antagonista rispetto al favor partecipationis per le PMI. È legittima la scelta dell'Amministrazione di non suddividere l'appalto (o di creare macro-lotti) qualora tale decisione sia giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico finalizzate a garantire la funzionalità della prestazione contrattuale e la convenienza economica, evitando la parcellizzazione della commessa.

"Non c’è dubbio che la disposizione in esame [Art. 58] costituisca il crocevia tra i principi di concorrenza, par condicio ed accesso delle PMI al mercato, da un lato, ed il principio di buon andamento – con i suoi corollari dell’efficienza, efficacia, economicità e risultato utile dell’azione amministrativa - dall’altro [...] la decisione di non suddividere un appalto in lotti [...] è giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità".

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