LOTTO UNICO PER SERVIZI FUNZIONALMENTE INTERCONNESSI: LA DECISIONE MOTIVATA DELL'AMMINISTRAZIONE RENDE LEGITTIMA LA SCELTA (58)
In tema di appalti pubblici, la suddivisione in lotti costituisce un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie e derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata, indicando e contemperando l'interesse antagonista rispetto al favor partecipationis per le PMI. È legittima la scelta dell'Amministrazione di non suddividere l'appalto (o di creare macro-lotti) qualora tale decisione sia giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico finalizzate a garantire la funzionalità della prestazione contrattuale e la convenienza economica, evitando la parcellizzazione della commessa.
"Non c’è dubbio che la disposizione in esame [Art. 58] costituisca il crocevia tra i principi di concorrenza, par condicio ed accesso delle PMI al mercato, da un lato, ed il principio di buon andamento – con i suoi corollari dell’efficienza, efficacia, economicità e risultato utile dell’azione amministrativa - dall’altro [...] la decisione di non suddividere un appalto in lotti [...] è giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità".
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