STIPULA CONTRATTO MEDIANTE LETTERE COMMERCIALI – NECESSARIA ESPRESSA VOLONTÀ UNILATERALE DI OBBLIGARSI DI ENTRAMBE LE PARTI (18.5)
La ricorrente ha adito l’intestato Tribunale per l’accertamento dell’efficacia del recesso esercitato, ex art. 18, comma 5, del codice dei contratti pubblici, e per la ripetizione delle spese contrattuali sostenute.
Risulta dagli atti depositati che l’amministrazione, pur avendo individuato nella legge di gara, quale modalità di conclusione del contratto, quella dello scambio di note commerciali, in conformità del dettato normativo, ha ritenuto il contratto già concluso per fatti concludenti senza i necessari presupposti.
Nel caso di specie non è ravvisabile la conclusione del contratto mediante scambio di lettere commerciali.
Secondo la giurisprudenza, la formazione del contratto mediante “corrispondenza commerciale” sussiste quando le parti si scambiano documenti “in cui è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente” (Cass., sent, 5651/1979) di modo che lo scambio tra proposta e accettazione, delineato dall’art. 1326 c.c., non è contestuale, come avviene con la sottoscrizione della scrittura privata, ma asincrono.
Ne consegue quindi che, non risultando concluso il contratto, la dichiarazione ex art. 18 comma 5 può ritenersi efficace, avendo determinato lo scioglimento definitivo da ogni vincolo derivante dalla presentazione dell’offerta e dalla conseguente aggiudicazione, con accoglimento -altresì- della richiesta di rimborso delle spese contrattuali sostenute per il rilascio della garanzia fideiussoria definitiva.
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