Giurisprudenza e Prassi

MANCATA SOTTOSCRIZIONE OFFERTA TECNICA E/O ECONOMICA - APPLICABILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

TAR VENETO SENTENZA 2022

La questione oggetto della controversia all’esame concerne il difetto di sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i componenti del costituendo RTI, tema su cui la giurisprudenza si è pronunciata in modo non univoco.

In base ad un secondo orientamento, sviluppatosi in particolare in relazione alle procedure di gara telematiche, l’offerta priva di sottoscrizione sarebbe comunque ammissibile quando, in base alle circostanze concrete, la stessa risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881. In questo senso: Cons. Stato, Sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8435; Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2020, n. 3973; Cons. Stato, Sez. III, 19 marzo 2020, n. 1963; Cons. Stato, 9 marzo 2020, n. 1655; T.A.R. Liguria, Sez. I, 6 dicembre 2021, n. 1051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 6 marzo 2020, n. 288; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 maggio 2020, n. 836; ANAC, deliberazione 15 maggio 2019, n. 420).

Il Collegio intende aderire a questo secondo orientamento (in seguito, per mere ragioni di ragioni di sintesi, tesi sostanzialistica) per le medesime ragioni già efficacemente espresse dal Tribunale amministrativo per la Liguria nella sentenza n. 1051 del 6 dicembre 2021 e segnatamente in quanto detto orientamento:

- appare maggiormente conforme al principio del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme di cui agli artt. 156, commi 2 e 3, cod. proc. civ. e 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990;

- appare maggiormente conforme ai principi e ai criteri direttivi determinati dalla legge delega n. 11 del 2016, sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare del divieto di “gold plating” di cui alla lett. a), del principio di semplificazione delle procedure di cui alla lett. i), e del criterio di riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti di cui alla lett. z), i quali tutti esprimono una preferenza del legislatore per la riduzione degli “oneri non necessari” a carico delle imprese – ossia degli adempimenti che non siano giustificati dal perseguimento di obiettivi di carattere generale;

- risulta maggiormente coerente con i principi cardine di buon andamento e di concorrenza, intesa come massima partecipazione alle gare, consentendo, da un lato, alla stazione appaltante di beneficiare di ulteriori offerte competitive e, dall’altro lato, alle imprese di evitare di essere escluse dalle procedure per meri errori materiali riconoscibili.

Da ultimo, peraltro, tale interpretazione sostanzialistica pare avere trovato conferma nel Bando tipo n. 1 del 2021 per le procedure telematiche approvato dall’ANAC in data 24 novembre 2021.

Nella relativa nota illustrativa viene infatti espressamente affermato che: “Trattandosi di gare informatiche dove il particolare meccanismo di accesso alla piattaforma di gestione della gara attraverso specifiche e personali credenziali consente di imputare al concorrente accreditato tutta la documentazione caricata e/o compilata sul proprio profilo e trasmessa alla stazione appaltante, si ritiene sanabile anche il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta” (pag. 6).

Per ritenere ammissibile un’offerta priva di una valida sottoscrizione occorre tuttavia verificare in concreto in relazione alle specificità del caso:

a) che sia stato effettivamente raggiunto in modo certo il duplice “scopo” della sottoscrizione, ossia quello di assicurare sia la riferibilità soggettiva - la paternità - della dichiarazione a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, sia l’assunzione da parte delle stesse imprese dell’impegno negoziale all’esecuzione della prestazione;

b) che non sia stato leso, anche in via meramente potenziale, un interesse sostanziale dell’Amministrazione e in particolare che dalla omessa sottoscrizione non possa derivare il “rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto”;

c) che non sia stata posta in essere una violazione della necessaria par condicio dei concorrenti, con l’attribuzione di un indebito vantaggio competitivo o con il riconoscimento della “facoltà di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale”.

Nella fattispecie in esame tali necessarie condizioni risultano soddisfatte.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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