Giurisprudenza e Prassi

DANNO DA MANCATA AGGIUDICAZIONE - DECORRE DALLA MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO (32)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2022

Antecedentemente alla stipula di questo contratto tra Comune di …. - stazione appaltante e la concorrente aggiudicataria del Concorso di Progettazione non si era verificato alcun danno per essa, dal momento che il Comune, agendo in esecuzione della citata sentenza di questo T.A.R. n. 2183 del 2006 – resa inter partes – che aveva annullato l’aggiudicazione del Concorso di Progettazione al Raggruppamento Temporaneo Arch. V……..e altri professionisti, ben avrebbe potuto procedere, sulla base dell’effetto conformativo nascente da quella sentenza, all’adozione di nuova aggiudicazione in favore di RTP ricorrente, quale concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria di gara.

E’ pertanto dal verificarsi di questo fatto, che era perfettamente conosciuto o comunque conoscibile dai ricorrenti, dato il loro contrapposto interesse a che il Comune desse esecuzione alla sentenza del T.A.R. aggiudicando il Concorso di progettazione al concorrente 2° classificato, che per gli stessi è iniziato a decorrere il termine per azionare la pretesa risarcitoria.

Pertanto l’azione risarcitoria intrapresa dagli odierni ricorrenti solamente nell’anno 2017 risulta irrimediabilmente tardiva, dato che essa è stata proposta ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il predetto “fatto” si è verificato, come prevede l’art. 30, comma 3, Cod. proc. amm..

Al riguardo, risulta non condivisibile l’argomentazione di parte ricorrente che, dopo avere sostenuto la tesi in base alla quale il danno si è per essa in concreto verificato solo al momento della stipula del contratto di progettazione, fino a quel momento essendo rimasta ferma la possibilità, per essa, sulla base dell’effetto conformativo della sentenza del T.A.R. Bologna, di essere dichiarata aggiudicataria del concorso di progettazione quale concorrente 2° in graduatoria, ora del tutto contraddittoriamente fissa il dies a quo del termine decadenziale di 120 giorni per azionare la pretesa risarcitoria non più al suddetto fatto, ma al successivo momento in cui è passata in giudicato la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III che ha in toto confermato la sentenza del T.A.R. Bologna.

Nella specie, peraltro, anche nell’ipotesi di spostamento in avanti del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 30 Cod. Proc. Amm. alla data di entrata in vigore di tale disposizione (16 settembre 2010), quale momento a decorrere dal quale era possibile far valere la pretesa risarcitoria ex art. 2043 Cod. civ., ugualmente la stessa – in quanto proposta solo nell’anno 2017 – risulterebbe palesemente tardiva. Né a diverse e opposte conclusioni si perverrebbe qualora l’azione risarcitoria proposta dai ricorrenti fosse riferita al relativo termine di prescrizione stabilito in cinque anni dall’art. 2947 Cod. civ., risultando tale termine scaduto già nell’anno 2015 e la relativa prescrizione dell’azione espressamente opposta dalla resistente amministrazione comunale.


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