ONERE DELLA PROVA DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA A CARICO DEL CONCORRENTE (25.2)
Ai fini della rimessione in termini per malfunzionamento della piattaforma telematica, spetta al concorrente l'onere di provare il guasto tecnico imputabile al sistema informatico. Qualora i log di sistema evidenzino che il mancato invio sia dipeso da un'operazione dell'utente (come la modifica della forma di partecipazione a ridosso della scadenza) che ha comportato l'invalidazione dei dati caricati secondo le regole tecniche della piattaforma, la condotta è imputabile a negligenza professionale dell'operatore economico, escludendo ogni tutela riparatoria.
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