Giurisprudenza e Prassi

ONERE DELLA PROVA DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA A CARICO DEL CONCORRENTE (25.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Ai fini della rimessione in termini per malfunzionamento della piattaforma telematica, spetta al concorrente l'onere di provare il guasto tecnico imputabile al sistema informatico. Qualora i log di sistema evidenzino che il mancato invio sia dipeso da un'operazione dell'utente (come la modifica della forma di partecipazione a ridosso della scadenza) che ha comportato l'invalidazione dei dati caricati secondo le regole tecniche della piattaforma, la condotta è imputabile a negligenza professionale dell'operatore economico, escludendo ogni tutela riparatoria.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati