MALFUNZIONAMENTO PAD - MODIFICA ATTI DI GARA PER TUTELA OE - NO PROROGA TERMINI (25.2)
parte ricorrente lamenta la violazione delle prefate disposizioni da parte dell’Amministrazione resistente per avere, in primo luogo, mutato la modalità di compilazione della domanda, decidendo ex post di non utilizzare la piattaforma informatica a tal fine, nonostante il disposto del citato art. 91, co. 1, del codice appalti; in secondo luogo, poi, avrebbe indebitamente modificato l’art. 12.3 del Disciplinare, in punto di modalità di presentazione delle offerte, senza alcuna modifica formale della lex specialis, omettendone la ripubblicazione e la riapertura dei termini.
Per quanto attiene al primo aspetto, il Collegio ritiene di dover richiamare l’orientamento del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la legittimità di modalità alternative di presentazione dell'offerta quando la piattaforma presenti limiti tecnici, purché sia garantita la par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, sent. n. 4502/2024).
Nel caso di specie, l’impossibilità di generare il modulo di offerta in maniera automatica da parte del sistema informatico utilizzato per la procedura di gara, a prescindere dal fatto che l’anomalia possa essere, o meno, attribuibile alla s.a. per non aver caricato un modulo prestampato in piattaforma, ha posto l’Amministrazione nella posizione di dover intervenire al fine di consentire agli operatori interessati di presentare la propria offerta, mediante l’adozione di una FAQ con cui ha fornito i chiarimenti necessari per superare l’impasse.
È del tutto irrilevante, quindi, che nel caso in esame le offerte non siano state compilate utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dalla p.a. e che siano state piuttosto generate altrove per poi essere ivi caricate, venendo in rilievo un contrasto solo apparente dell’operato dell’Amministrazione col disposto di cui all’art. 91, co. 1, cod. app., che ben può essere superato tenuto conto che: i) l'intervento postumo (adozione FAQ) è stato finalizzato a superare un ostacolo tecnico che impediva la corretta presentazione delle offerte; ii) tale comunicazione è stata resa nota a tutti i partecipanti prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, non potendosi rilevare alcuna violazione ai principi della par condicio e del favor partecipationis; iii) la soluzione adottata dalla p.a. risulta essere coerente col principio di risultato contenuto nel nuovo codice appalti.
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, in particolare, non può essere sottaciuto come l’art. 1, cod. app., prevede come “3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto…”.
In buona sostanza, la scelta dell’Amministrazione di intervenire in via postuma con accorgimenti necessari per consentire la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici è risultata essere proporzionata alla necessità di superare un ostacolo di natura tecnica, nel rispetto della par condicio e del favor partecipationis, oltre che del principio di risultato che deve informare l’agere amministrativo nella materia dei pubblici contratti.
Per quanto riguarda, da ultimo, l’asserita violazione delle norme del codice degli appalti in tema di modifiche sostanziali alla lex specialis, il Collegio non può non rilevare come la diversa modalità di generazione dell’offerta non possa essere considerata a guisa di una modifica significativa dei documenti di gara, così come chiesto dal citato art. 92, cod. app., venendo in rilievo un mero cambiamento di natura esecutiva, necessitato, è bene ribadirlo, dal dover garantire il regolare prosieguo della procedura di gara, consentendo la presentazione delle proprie offerte agli operatori economici interessati.
Del resto, è indubbio che la soluzione adottata dalla p.a. abbia raggiunto il suo scopo, avendo consentito a tutti i concorrenti di partecipare alla procedura selettiva di cui trattasi, società ricorrente inclusa che, così come in precedenza evidenziato, è stata successivamente attinta da un provvedimento di esclusione per un’omissione nella compilazione dell’offerta economica ad essa imputabile in via esclusiva, in forza del principio di autoresponsabilità, non essendo ravvisabile la sussistenza, nel caso in esame, di nessuna delle eccezioni previste dalla normativa vigente ovvero elaborate in sede pretoria per riparare all’errore commesso mediante soccorso istruttorio.
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