Giurisprudenza e Prassi

MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI GARA: SE L'IMPRESA E' NEGLIGENTE NEL CARICAMENTO, NON SI APPLICA IL SOCCORSO PROCEDIMENTALE (25.2)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2025

Come noto, l’art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/23 prescrive che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento».

Sul punto, la giurisprudenza ha tuttavia evidenziato che «il caricamento tempestivo della documentazione sulla piattaforma telematica costituisce prestazione doverosa rientrante nella categoria delle obbligazioni di risultato, rispetto alle quali la parte obbligata può considerarsi adempiente solo eseguendo oggettivamente la prestazione a cui è tenuta (consistente nella specie nel caricamento dei documenti richiesti nel sistema informatico a ciò dedicato) e può liberarsi dalle conseguenze giuridiche del ritardo soltanto provando che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (arg. ex art. 1218 cod. civ.)» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 luglio 2025, n. 13209).

Per quanto attiene, nello specifico, all’onere della prova imposto alle parti, è stato chiarito che «il principio di vicinanza della prova impone un onere di allegazione all'Amministrazione, che essa ha soddisfatto nei termini esposti» (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857).

Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie in quanto il malfunzionamento della piattaforma è stato meramente asserito dalla ricorrente.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)