Giurisprudenza e Prassi

MANCATA AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE EQUITATIVA: IL RISARCIMENTO NON DEVE TRASFORMARSI IN UN INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

Come precisato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz), in materia di procedure pubbliche di appalto e concessioni, "non è necessario provare la colpa dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all'impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell'ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione (in termini cfr. Cons. Stato, Ad. plen.n. 2 del 2017)” (cfr., sul punto, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione II, 28 maggio 2021, n. 4102; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 gennaio 2019, n. 14).

Nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto).

Spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.);

La valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno (Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2019, n. 5283).

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DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)