LEGITTIMA LA SCELTA DEL LOTTO UNICO PER IL SERVIZIO DI ELISOCCORSO REGIONALE MOTIVATA DA ESIGENZE DI SICUREZZA (58.2)
In tema di appalti pubblici di servizi complessi come l’elisoccorso regionale, la deroga al principio di suddivisione in lotti è consentita qualora l’amministrazione dimostri che la gestione unitaria sia funzionale al raggiungimento del miglior risultato in termini di efficienza e sicurezza. La valutazione della legittimità dei requisiti tecnici e dei criteri di selezione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione sulla base di mere prospettazioni soggettive degli operatori economici esclusi.
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