LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SOPRAGGIUNTA PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO (80.5)
In tema di appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 50/2016, l'assoggettamento dell'operatore economico alla procedura di liquidazione giudiziale intervenuto dopo l'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto configura una causa di esclusione automatica e insanabile. Tale situazione non è sussumibile nelle deroghe previste per i contratti già stipulati, né consente l'autorizzazione alla stipula da parte del giudice delegato, prevalendo l'esigenza della stazione appaltante di contrattare con soggetti che garantiscano la massima affidabilità e il pieno possesso dei requisiti per l'intera durata della procedura.
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