Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLE CLAUSOLE TECNICHE E LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE (10.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2024

L'interpretazione delle clausole del bando di gara e del capitolato tecnico deve essere condotta secondo criteri di stretta letteralità, evitando interpretazioni esegetiche manipolative che restringano la platea dei partecipanti in contrasto con il principio di massima partecipazione. In sede di sindacato giurisdizionale, la valutazione delle offerte tecniche operata dalla commissione giudicatrice, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è insindacabile nel merito, restando precluso al giudice amministrativo di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione, salvo i casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopico travisamento dei fatti.

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