Giurisprudenza e Prassi

LEX SPECIALIS – PRINCIPIO DELLA VINCOLATIVITA’ DELLE CLAUSOLE

TAR FRIULI SENTENZA 2022

Ad avviso del Collegio, per ritenere che l’inversione procedimentale di che trattasi sia stata esperita in attuazione di idonea previsione legittimante contenuta nella legge di gara, in armonia con quanto previsto dal citato art. 133, c. 8. d. lgs. n. 50/16 e ciò avuto riguardo al fatto che “la giurisprudenza del giudice amministrativo ha chiarito che benché il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto abbiano ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell’economia della procedura, il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, tutti insieme costituiscono la lex specialis della gara (Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; id., sez. V, 5 settembre 2011, n. 4981; id. 25 maggio 2010, n. 3311; id. 12 dicembre 2009, n. 7792), in tal modo sottolineandosi il carattere vincolante che (tutte) quelle disposizioni assumono non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche dell’amministrazione appaltante, in attuazione dei principi costituzionali fissati dall’art. 97)” (C.d.S., sez. III, 3 marzo 2021, n. 1804).

Ad avviso del Collegio, la pronuncia richiamata vale, invero, a corroborare la legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere dalla stazione appaltante e non, invece, ad inficiarla, come opinato dalla ricorrente, atteso che la (eventuale) questione della prevalenza dell’un documento su un altro (risolta dal Giudice Amministrativo a favore del Bando di gara) non si pone assolutamente nel caso di specie, ove è, del tutto, insussistente un contrasto tra i contenuti dei due atti.

Né ha pregio la ritenuta necessità di sottoporre a verifica la documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici partecipanti, a prescindere dal superamento o meno della soglia di sbarramento e/o dall’esito della gara, atteso che un tanto si porrebbe in contrasto con le esigenze di semplificazione e velocizzazione degli incombenti procedurali sottesa alla previsione della inversione procedimentale, che mira, per l’appunto, ad evitare di porre in essere adempimenti privi di concreta utilità rispetto al fine perseguito.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...