Giurisprudenza e Prassi

LEX SPECIALIS - ONERE DELLA PA RENDERE CERTEZZA SUL CONTENUTO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

Costituisce munus irremissibilmente gravante in capo alla stazione appaltante quello di:

– foggiare ex ante un quadro precettivo chiaro e stabile idoneo a governare de futuro l’azione dei concorrenti, o aspiranti tali, orientandone la voluntas negoziale, sulla opportunità di partecipazione (an) e, di poi, in sede di formulazione della offerta (quomodo e quantum);

– garantire la certezza dei referenti normativi cui l’operatore può commisurare la legittimità, ovvero l’opportunità, economicità e/o convenienza delle proprie condotte, in modo da preservare i valori della stabilità e della sicurezza giuridica;

– incrementare in tal guisa la fiducia degli operatori economici – bene primario per il mercato e per la libertà di circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, id est dei principi fondamentali del diritto dell’Unione che governano l’aggiudicazione degli appalti pubblici – pel tramite della prevedibilità e della calcolabilità dell’impianto regolatorio e prescrittivo che ne informa l’agere nel corso della procedura concorsuale.

E’ giustappunto la conoscibilità ex ante delle regole:

– a garantire le ineludibili esigenze di certezza, prevedibilità e “calcolabilità” delle conseguenze (effetti) connesse al compimento di determinate azioni e condotte (fatti);

– ad orientare, indi, le scelte economiche ed imprenditoriali, perseguendo altresì gli interessi metaindividuali presidiati dalla Autorità nella concreta modulazione della lex specialis di gara.

E tuttavia, al lume delle testuali previsioni sopra riportate, sono tali principi ad essere stati infranti nella fattispecie dalla stazione appaltante che, pel tramite di non chiare ed univoche prescrizioni di gara ha legittimato la opzione esegetica fatta propria dalla ricorrente, che:

– nella offerta tecnica, si è limitata ad indicare il “numero mezzi in noleggio, oltre i 9 obbligatori e i 3 ulteriori richiesti per le sostituzioni” –senza procedere ad una partita elencazione di essi mezzi, del loro esatto numero e delle loro caratteristiche- chè del solo numero è dato leggere sia all’art. 13 del disciplinare che nel punto 12 dell’allegato C; di qui la ragionevolezza della condotta della ricorrente, alla luce delle prescrizioni di gara, funzionale a dichiarare (cfr. punto 12 offerta tecnica ricorrente), di essere in possesso, oltre di quelli necessari per concorrere, di “oltre 11 mezzi”, senza ulteriori specificazioni e/o puntualizzazioni, comechè non mai richieste dall’art. 13 del disciplinare e dal modulo della offerta tecnica;

– nella documentazione amministrativa, di contro, ha inserito l’elenco dei soli mezzi necessari per la partecipazione alla gara (vero e proprio requisito tecnico di ammissione), id est di 12 scuolabus (9 + 3) e non anche di quelli “ulteriori”, indicati nel loro numero al fine della attribuzione del punteggio aggiuntivo contemplato per tale specifico criterio di valutazione;

– ha, al fine, inteso, “letto”, ed “interpretato” le prescrizioni della lex specialis di gara in guisa aderente al principio volto alla netta separazione tra documentazione amministrativa –funzionale a certare la sussistenza dei requisiti di ammissione, in parte qua relativi al possesso di 12 mezzi tecnicamente idonei alla bisogna- e offerta tecnica, recanti le ulteriori indicazione contemplate dal disciplinare, al fine della attribuzione del relativo punteggio.


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