Giurisprudenza e Prassi

LEX SPECIALIS E REQUISITI MINIMI - NON DEROGABILE IN SEDE DI CHIARIMENTI (68)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA REGIONE SICILIA SENTENZA 2022

In sede di chiarimenti, un operatore economico, con riguardo al lotto n. 10, aveva chiesto se fosse possibile “derogare” al requisito minimo di cui al punto C.1.1. del capitolato tecnico, e che il r.u.p. aveva autorizzato la disapplicazione della menzionata clausola, affermando – in risposta al menzionato quesito – che: “le ditte partecipanti possono presentare strumentazioni con capacità pari a 50 posti ma non per un numero inferiore di posti.

In sede di chiarimenti la stazione appaltante, accogliendo la richiesta di “deroga” presentata da un operatore economico, ha manipolato e violato la lex specialis di gara, consentendo la presentazione anche di “strumentazioni con capacità pari a 50 posti […]” (sulla impossibilità di modificare la lex specialis in sede di chiarimenti, da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 9047 del 2022; sez. III, n. 64 del 2022).

Nel presente caso, venendo in rilievo un requisito tecnico di natura quantitativa espresso in termini numerici (“capacità minima di 60 posti”), non è possibile operare il giudizio di equivalenza ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016: “Il giudizio di equivalenza, tuttavia, come osservato, può essere svolto ove le caratteristiche del prodotto o del servizio in affidamento siano espresse rinviando ad un dato standard tecnico-normativo, mentre risulta inconferente qualora si faccia questione di caratteristiche descritte attraverso grandezze comuni, suscettibili di definire la tipologia di prodotto richiesto inderogabilmente dalla stazione appaltante (requisito minimo) […]” (Cons. stato, sez. VI, n. 3808 del 2020).

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...