Giurisprudenza e Prassi

BANDO – INTERPRETAZIONE CLAUSOLE IN BUONA FEDE - LEGITTIMO

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2020

Il disciplinare di gara dispone, al punto 7, che “I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, dei requisiti previsti nel prosieguo in relazione a ciascuno dei lotti ai quali partecipano”. Tra i requisiti di idoneità, previsti al punto7.1, rileva in questa sede quello di cui alla lett. c): “iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto in conto proprio per i Codici CER relativi alle tipologie di rifiuto prodotti nell’ambito dell’appalto (a norma del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.) e indicati dettagliatamente all’art. 5 dell’elaborato 4. Capitolato Speciale d’Appalto norme tecniche”.

L’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, a sua volta, contiene il seguente elenco dei rifiuti (con i relativi codice CER) prodotti nel corso delle lavorazioni oggetto dell’appalto: “erba CER 200201, ramaglie e legname (fusti di piante) CER 200201, foglie CER 200201, corteccia per pacciamatura CER 200201, materie plastiche/componenti impianti irrigui CER 170203, ferro e acciaio CER 170405, calcestruzzo e inerti CER 170904, misto asfalto CER 170301* o 170903* (previa analisi e valutazione se separato o miscelato al CER precedente), legno anche verniciato CER 170201, legno impregnato CER 170903, terre e rocce da scavo CER 170504, piastre in gomma smorzacaduta in EPDM/SBR/misto CER 170904** o 170903** (previa analisi), geostessile CER 170904, imballaggi misti CER 150106, ghiaino (da spazzamento) CER 200303”. Lo stesso art. 5 precisa che tale elenco è “indicativo e non esaustivo, nel caso in cui nel corso dell’appalto sorgano nuove esigenze” e che ogni “eventuale rinvenimento di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, così come definiti dalla vigente normativa, trovati all’interno delle aree oggetto dell’appalto, dovrà essere comunicato alla stazione appaltante, che si occuperà della raccolta attraverso il gestore dei servizi ambientali”.

Il paragrafo 15. 2 del disciplinare di gara ribadisce che “I requisiti di cui ai paragrafi 6 e 7 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al presente disciplinare, pena l’esclusione”.

Inoltre nel corso della procedura di gara è stato formulato il seguente quesito: «All’interno del paragrafo 7.1 requisiti di idoneità comma c) e all’articolo 5 dell’elaborato 4 CSA norme tecniche si richiede di possedere il codice CER per il trasporto in conto proprio 200303. L’attività riconducibile è solitamente lo spazzamento di strade di tipo meccanizzato (mediante spazzatrici) che non risulta però essere indicata all’interno delle attività previste dai CSA. Considerato che il codice viene assegnato solamente in caso di svolgimento di tale attività specifica e del possesso di particolari requisiti si chiede conferma della necessità di possedere tale codice al fine di poter partecipare alla procedura». A seguito di tale richiesta di chiarimento il Servizio Gestione Strade e Parchi ha chiesto delucidazioni all’Albo Gestori Ambientali, Sezione provinciale di OMISSIS, che ha riferito quanto segue: «Il ghiaino da spazzamento è correttamente classificato come codice dell’EER 200303. L’art. 183, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 152/06 lo classifica esplicitamente come rifiuto urbano. Ne deriva che tale rifiuto urbano vada trasportato con un’iscrizione nella categoria 1 (ordinaria) e non in 2-bis (semplificata). La categoria 1 (ordinaria) comporta una serie di requisiti e condizioni per l’iscrizione che sono patrimonio di trasportatori professionali o esercenti tale attività come primaria. Pertanto, come recentemente ha chiarito il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali, solo il rifiuto da spazzamento effettuato in aree private può essere trasportato con la categoria semplificata 2-bis. Alla luce della natura pubblica del luogo ove dovrebbe essere volta l’attività oggetto della gara d’appalto nonché la natura urbana del rifiuto codice EER 200303, esso non è autorizzabile in categoria 2-bis». Sulla scorta di tali delucidazioni la stazione appaltante, in risposta al suddetto quesito, con nota del 2 marzo 2020 (pubblicata in pari data sul profilo del committente) ha reso il chiarimento n. 3, del seguente tenore: «Alla luce di quanto sopra specificato dall’Albo Gestori Ambientali e dell’assenza in CSA dell’attività per come sopra descritta non è richiesto alle ditte partecipanti il possesso del codice CER (o EER) 200303».

Sempre nel corso della procedura di gara, anche sulla scorta del chiarimento n. 3, è stato formulato il seguente ulteriore quesito: «Si richiede conferma del possesso del requisito di idoneità professionale da parte di un costituendo Raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale che possieda, per ogni suo singolo componente, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio dei seguenti rifiuti: erba CER 200201, ramaglie e legname (fusi di piante) CER 200201, foglie CER 200201, corteccia per pacciamatura CER 200201, calcestruzzo e inerti CER 170904, geostessile CER 170904, imballaggi misti CER 150106. Mentre gli ulteriori codici CER indicati all’art. 5 dell’elaborato 4 del Capitolato Speciale d’appalto norme tecniche, definiti nello stesso documento solo a scopo indicativo e non esaustivo, sono in parte posseduti da alcune imprese appartenenti al suddetto costituendo raggruppamento, il quale intende ricorrere al subappalto, secondo quanto definito dettagliatamente all’Art. 5 lettera B) del Capitolato Speciale d’appalto norme tecniche. …». In risposta a tale quesito la stazione appaltante, con nota del 4 maggio 2020 (pubblicata in pari data sul profilo del committente), nel richiamare il punto 7.1, lett. c), del disciplinare di gara, ha reso il chiarimento n. 9, del seguente tenore: «I codici CER riportati all’art. 5 dell’elaborato “Capitolato Speciale d’Appalto norme tecniche” devono … essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento di tipo orizzontale, ad eccezione del codice CER 200303 (a tal proposito si veda il chiarimento n. 3 di data 2 marzo 2020 prot. n. 54803/2020) e dei codici CER contrassegnati da doppio asterisco (**) che risultano a carico della Stazione appaltante. Come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto norme amministrative all’art. 17 e dal Disciplinare di gara paragrafo 9 il subappalto è ammesso solo per le prestazioni a misura, per tale ragione quanto previsto all’art 5 lettera B del Capitolato Speciale d’Appalto norme tecniche va rettificato con tale indicazione».

Giova poi rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2020, n. 4599), l’interpretazione degli atti amministrativi – ivi compresi i bandi di gara – soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. cod. civ. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali, assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale – con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare, mentre in caso di omissioni o ambiguità delle singole clausole è ben possibile il ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra i quali quello dettato dall’art. 1363 cod. civ. (ossia il canone dell’interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre) e quello dettato dall’art. 1363 cod. civ. (ossia il canone dell’interpretazione secondo buona fede). Del resto in materia di procedure ad evidenza pubblica vige il principio del favor partecipationis, in forza del quale, in caso di clausole del bando ambigue, è da privilegiare la soluzione che tende ad estendere la platea dei partecipanti alla gara, piuttosto che la soluzione restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l’interesse dell’amministrazione alla selezione della migliore offerta.

Poste tali premesse, il Collegio ritiene che – come affermato dal Comune nelle proprie difese – le clausole 7.1 e 15.2 del disciplinare di gara, in combinato disposto con l’art. 5 del capitolato speciale, non presentino profili di ambiguità, specie se si tiene conto dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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