Giurisprudenza e Prassi

LETTERA INVITO -RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI DI TALE DOCUMENTO -AMMESSA (53.6)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2021

Le istanze di accesso procedimentale (ex L. 241/90) e civico (ex D. Lgs. 33/2013) possono per pacifica giurisprudenza essere cumulate, o formulate uno actu (come avviene nel caso di specie).

Il Collegio ritiene invece di dover distinguere le diverse categorie di atti contemplate nella domanda, dal momento che l’accesso a ciascuno di essi soggiace a regole diverse.

1.- Per quanto attiene, in primo luogo, all’accesso alla cd. “informazione ambientale”

– ossia, ai formulari di identificazione dei rifiuti che sono stati emessi durante lo svolgimento degli affidamenti in rilievo – deve riconoscersi la fondatezza della domanda di parte ricorrente: invero, l’art. 3 del D. Lgs. 195/2005 garantisce l’accesso all’informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta, facendo rientrare nella nozione anche “fattori quali (…) le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente” (v. art.1). In applicazione di tale normativa, la giurisprudenza (C.G.A.R.S., sentenza n. 15/2018) ha accolto analoga domanda presentata dalla stessa odierna ricorrente, osservando che “La richiesta ostensiva riguarda, sotto questo aspetto, l’osservanza della normativa di base del settore speciale di comune appartenenza degli operatori in conflitto, il cui rispetto chiama in causa non solo la lealtà del confronto concorrenziale tra le imprese di settore ma anche, e soprattutto, la rilevanza collettiva della tutela ambientale…. che deriva dalle norme sull’accesso in materia ambientale di cui al d.lgs. n. 195/2005”, e ciò “indipendentemente dalla dimostrazione dell’esistenza di un interesse qualificato, in ragione della certificata prevalenza normativa (a livello costituzionale e comunitario) dell’interesse alla tutela ambientale su eventuali interessi antagonisti.” (Tar Palermo 1947/2017).

Pertanto, deve essere accolta la domanda della ricorrente, nella parte in cui ha chiesto l’acquisizione di copia dei formulari di identificazione dei rifiuti emessi dalla società Milae Servizi s.n.c. ad ogni intervento di pulizia-spurgo effettuato per l’uso del bagno chimico.

La richiesta di accesso, in particolare, trova titolo nell’art. 3 del D. Lgs. 195/2005.

2.- Con riferimento alla ostensione delle “lettere d’invito inoltrate agli operatori economici” si impone – anche qui – una risposta positiva all’istanza della ricorrente.

Trattandosi di atti soggetti a pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, i citati documenti sono suscettibili di accesso civico ex art. 5, co. 1, e 23 del D. Lgs. 33/2013.

Analoga soluzione vale per il contratto stipulato con l’aggiudicatario, dato che l’art. 29 cit. indica tra gli atti da pubblicare anche i “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”, e dato che l’art. 1, co. 32, della L. 190/2012 obbliga la stazione appaltante a pubblicare sul sito istituzionale “l’importo dell’aggiudicazione”: ne consegue, secondo il Collegio, che almeno la parte del contratto in cui viene indicato il prezzo di aggiudicazione debba essere conoscibile dalla ricorrente.

Analoga conclusione vale anche per il “provvedimento di liquidazione” adottato dall’Ente pubblico a favore dell’affidatario, e per il mandato di pagamento; in tal casi, però, l’amministrazione dovrà avere cura di mascherare opportunamente le parti dei documenti che esorbitano dalla esigenza conoscitiva garantita dalla legge alla ricorrente (come, ad esempio, le coordinate bancarie del beneficiario), per rispetto della privacy della controinteressata.

La richiesta di accesso esaminata in questo paragrafo 2 trova titolo nell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

3.- La richiesta di ostensione dei “documenti comprovanti la consegna e l’inizio del servizio” deve trovare, anch’essa, positiva risposta, posto che tali documenti possono risultare funzionali alla valutazione dei “tempi di completamento dell’opera, del servizio o della fornitura”; ossia, di quei dati di carattere temporale che devono essere necessariamente pubblicati dalla stazione appaltante sul proprio sito, ai sensi del citato art. 1, co. 32, della L. 190/2012.

Per tutte le tipologie di atti fin qui esaminate non occorre la prova di alcun interesse specifico che debba appuntarsi in capo all’impresa ricorrente, poiché si tratta di atti soggetti a pubblicazione, per i quali la valutazione circa l’ostensibilità è stata fatta a monte dal legislatore, allorquando ha codificato l’acceso civico di cui all’art. 5, co. 1, del D. Lgs. 33/2013, in base al quale “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

In definitiva, anche la richiesta di accesso esaminata in questo paragrafo 3 trova titolo nell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013.



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