LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE RISPETTO AI CREDITI VANTATI DALL’ENTE ATTUATORE DEI SERVIZI
In tema di appalto di servizi di accoglienza, la clausola che subordina il pagamento del corrispettivo in favore del soggetto attuatore all'effettivo accredito dei fondi ministeriali deve essere interpretata secondo correttezza e buona fede; ne consegue che l'Ente locale non può invocare tale limitazione qualora i ritardi nell'erogazione siano a esso imputabili o qualora l'Ente abbia omesso di trasferire tempestivamente le somme già ricevute dal Ministero, restando l'amministrazione territoriale l'unico soggetto obbligato verso l'appaltatore in forza del vincolo contrattuale esclusivo.
"Si versa infatti in materia di convenzione/appalto stipulato tra il [Ricorrente] ed il soggetto [...] risultato aggiudicatario [...] per l'individuazione di un ente attuatore per la coprogettazione ed attuazione dei servizi di accoglienza [...] Tale sistema è appunto costituito dalla rete degli enti locali che erogano i servizi [...] accedendo al Fondo Nazionale [...] il trasferimento delle risorse doveva avvenire entro precisi termini [...] che imponeva all’ente locale l’obbligo di trasferire le risorse finanziarie in favore dell’ente attuatore tempestivamente, ovverosia entro sessanta giorni dall’accredito delle somme" (cfr. art. 39 Linee Guida DM 10/08/2016).
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