Giurisprudenza e Prassi

L'ASSENZA DI QUANTITATIVI PUNTUALI NEGLI ACCORDI QUADRO NON CONFIGURA CLAUSOLA ESCLUDENTE (59.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza 2026

L’omessa indicazione del quantitativo e del valore massimo di acquisto per ciascuno dei farmaci esclusivi non preclude all’operatore economico di comprendere l’effettiva entità dello sforzo imprenditoriale richiesto, atteso che l’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 individua, come requisito minimo dell’accordo quadro, esclusivamente il valore stimato dell’intera operazione contrattuale, senza imporre la fissazione di quantitativi puntuali che, nel settore farmaceutico, risultano condizionati da variabili esterne non governabili quali la libertà di scelta terapeutica del medico.

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