Giurisprudenza e Prassi
L'INTERDIZIONE A CONTRARRE DEVE COINCIDERE CON LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
È illegittimo il provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni che individui un arco temporale di inibizione non corrispondente alla durata della sospensione dell'attività imprenditoriale disposta dall'Ispettorato del Lavoro, in quanto l'effetto interdittivo è rigidamente ancorato al presupposto fattuale della cessazione temporanea dell'attività lavorativa.
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