Giurisprudenza e Prassi

LAVORI SOTTO I 150.000 - DISPONIBILITÀ DI UN ADEGUATO STABILIMENTO DI PRODUZIONE - NON RIENTRA IMPLICITAMENTE SULL'ATTREZZATURA TECNICA

ANAC DELIBERA 2020

Considerato che per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, in assenza di qualificazione soa, la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 (tuttora vigente in ragione del regime transitorio dettato dall’art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016), che, al comma 1, lett. c), annovera il possesso di “adeguata attrezzatura tecnica”; visto il comma 3 del richiamato art. 90 che prevede che “i requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo (…)” considerato che l’art. 79, comma 8, d.p.r. n. 207/2010 definisce il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, richiesto ai fini della qualificazione soa (art. 79, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 207/2010), come consistente “nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative” (art. 79, comma 8, d.p.r. n, 207/2010), il cui possesso è comprovato dall’operatore economico tramite l’esibizione della documentazione specificamente individuata nel manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; considerato che la necessità di dimostrare la disponibilità “di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria” è previsto quale requisito ulteriore, e aggiuntivo rispetto a quello dell’adeguata attrezzatura tecnica, dall’art. 79, comma 20, d.p.r. n. 207/2010; ritenuto che, alla luce del combinato disposto dell’art. 90 e dell’art. 79, commi 8 e 20, d.p.r. n. 207/2010, il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, che deve essere posseduto ai fini della partecipazione all’appalto di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00, euro non può ritenersi comprensivo della disponibilità di un adeguato stabilimento industriale per la produzione dei beni oggetto della categoria; considerato altresì che il necessario rispetto del dm 17.01.2018 “norme tecniche per costruzioni”, applicabile ai lavori pubblici (art. 52 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380) salvo deroghe (art. 63 d.p.r. cit.), è comunque rispettato tramite l’approvvigionamento, per il cantiere, di forniture di acciaio provenienti da produttori operanti nel rispetto delle richiamate norme tecniche per le costruzioni, e, se oggetto di trasformazione, provenienti da soggetti terzi dotati di un centro di trasformazione attestato ai sensi delle stesse norme.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ste.pa S.r.l. – Completamento della messa in sicurezza dell’edificio scolastico di via Roma - Importo a base di gara euro: 741.650,36 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Montecalvo Irpino

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMPLETAMENTO: L'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata; 
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
PARERE DI PRECONTENZIOSO: Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della rich...