Giurisprudenza e Prassi
NECESSARIA ACQUISIZIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI PER LA DECISIONE SUL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA (46.2)
TAR UMBRIA Ordinanza
2026
Ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., l'acquisizione di tutti i provvedimenti impugnati è necessaria ai fini della decisione della controversia, sicché il giudice deve ordinare all'Amministrazione resistente il deposito degli atti mancanti, anche qualora la parte ricorrente dichiari di non conoscerli o ritenga la loro assenza non ostativa alla decisione.
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