Giurisprudenza e Prassi

INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ADEMPIMENTO ISTRUTTORIO E VALUTAZIONE EX ARTICOLO 64 DEL CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO (64.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

Nell'ambito del giudizio amministrativo, qualora l'Amministrazione resistente non provveda al deposito di relazioni o documenti ordinati dal Giudice con ordinanza istruttoria, il Presidente può sollecitare l'adempimento fissando un termine perentorio e avvertendo espressamente che l'ulteriore inerzia potrà essere valutata, in sede di decisione di merito, quale argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati