TUTELA CAUTELARE, PERICULUM IN MORA E ONERE PROBATORIO IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DEL RISULTATO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (55)
In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, l'accertamento del periculum in mora deve essere condotto con particolare rigore, tenendo conto degli obiettivi di celerità e tempestività dell'azione amministrativa perseguiti dagli artt. 1 e 209 del d.lgs. n. 36/2023. Pertanto, il mero pregiudizio economico derivante dalla mancata aggiudicazione non integra automaticamente il presupposto della gravità e irreparabilità del danno, gravando sulla parte ricorrente l'onere probatorio di dimostrare in modo specifico un pregiudizio concreto non riparabile mediante la successiva decisione di merito.
"nel peculiare contesto dei giudizi in materia di contratti pubblici, la valutazione della sussistenza di tale presupposto deve ispirarsi ad ancora maggior rigore, anche in considerazione degli artt. 1 e 209 del d.lgs. 36/2023 [...] il mero pregiudizio economico connesso alla mancata aggiudicazione, di regola suscettibile di integrale riparazione mediante la decisione di merito, non è sufficiente, di per sé solo, ad integrare il periculum in mora".
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

