Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO - LA PROFESSIONALITA' DELL'IMPRESA DEVE CORRISPONDERE ALL'OGGETTO DELL'APPALTO (83.3)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2023

Nell’impostazione del Codice dei contratti pubblici l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma.

La sua utilità sostanziale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico. Pertanto, da tale ratio delle certificazioni camerali, si è desunta la necessità di una congruenza o corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 agosto 2021, n. 5851; Consiglio di Stato, Sez. V, 15.11.2019, n. 7846; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 648; Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 settembre 2015, n. 4457).

Sul punto, la giurisprudenza (T.A.R., Roma, Sez. IV, n. 4371/2023; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6431/2019) ha inoltre affermato che:

a) l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata solo sui codici ATECO, aventi “preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria”;

b) l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto;

c) “la corrispondenza contenutistica tra le attività oggetto di appalto e quelle oggetto di iscrizione, sebbene non debba intendersi in senso rigido come perfetta sovrapponibilità di contenuti, che condurrebbe ad una ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti, tuttavia va accertata secondo un criterio di proporzionalità e di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una visione complessiva delle prestazioni dedotte in contratto”.

Le indicazioni dell’oggetto sociale, invero, individuano solamente i settori, potenzialmente illimitati, nei quali l’impresa potrebbe astrattamente venire ad operare, esprimendo soltanto ulteriori indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti ove non attivati (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; id., Sez. III, 10 novembre 2017, n. 5182; id., Sez. V, 7 febbraio 2018, n. 796).


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CERTIFICATO: Il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titola...
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...