Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE PER MANCATA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO - VA IMPUGNATO ANCHE IL BANDO DI GARA (100.3)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2024

La ricorrente ha contestato il provvedimento di esclusione, adducendo a sostegno del ricorso il seguente ordine di doglianze: “Violazione dell’art. 100, comma 3, del D. Lgs.vo 36/2023. violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del D. Lgs.vo 36/2023. violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. eccesso di potere per carenza di istruttoria. in subordine, violazione dell’art. 83, comma 2 e comma 6 del D. Lgs.vo 50/2016”;

Ritenuto che sia fondata e dirimente l’eccezione di inammissibilità e tardività dei motivi di censura proposti da parte resistente, giacché:

- la ricorrente non ha impugnato la clausola escludente di cui la P.A. ha fatto applicazione, vale a dire l’art. 6.1 del disciplinare di gara, che testualmente così dispone: “A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per tutte le seguenti attività oggetto dell’Appalto: - servizi di manutenzione immobili; - servizi di manutenzione verde pubblico - servizi cimiteriali”.;

- l’effetto lesivo dell’interesse alla partecipazione alla gara (e alla sua conseguente aggiudicazione), in questa sede fatto valere, è da individuarsi in tale disposizione, avente valenza escludente per la ricorrente, con conseguente onere di sua immediata impugnabilità;

- né l’Amministrazione avrebbe potuto discostarsi dal chiaro tenore letterale della suddetta disposizione, profilandosi altrimenti una non consentita disapplicazione del disciplinare, in violazione dei principi di vincolatività delle previsioni della lex specialis di gara e di par condicio tra i concorrenti partecipanti alla procedura concorsuale;

- peraltro, anche a voler ritenere che la clausola non avesse immediato effetto escludente, va richiamato il costante orientamento giurisprudenza, secondo cui “i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato” (Cons. Stato, Sez. VII, 17.1.2023, n. 581; TAR Lazio, Sez. III, 22.12.2023, n. 19500; cfr. anche Ad. Plen. n. 1/2003); mentre, nella specie, il bando di gara non risulta impugnato unitamente al provvedimento che ne ha fatto applicazione;

- da ultimo, la tesi attorea, secondo cui alla procedura de qua dovrebbe applicarsi il nuovo codice degli appalti ex D. Lgs. n. 36/2023, è infondata, perché le modalità di pubblicazione degli atti di gara previste dal medesimo decreto legislativo “acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024” (cfr. art. 225, comma 1, D. Lgs. n. 36 cit.); in ogni caso, la questione appare irrilevante, essendo prevista anche nella nuova disciplina l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura “per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto”, al fine di dimostrare il possesso dello specifico requisito di idoneità professionale ex art. 100, comma 3, D. Lgs. n. 36 cit.

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