Giurisprudenza e Prassi

OMESSO PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI - MOTIVO DI ESCLUSIONE (80.5.4)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2021

Non rileva nel caso in specie l’attestazione dell’Agenzia delle entrate, di cui alla nota n°184893 del 09/03/2021, secondo cui non risultavano violazioni definitivamente accertate a carico della predetta Cooperativa: ciò in quanto, come dedotto dalla parte controinteressata, richiamando il parere dell’ANAC n. 295 dell’1/4/2020, <<Ai fini della verifica del requisito di regolarità fiscale, poiché la comunicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (tramite sistema AVCPass) non comprende i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, è rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo. In ogni caso, l’omesso pagamento di imposte o tasse locali può integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell’accertamento effettuato dall’ente competente alla gestione del tributo>>;

-nel caso in esame, sulla base della documentazione versata in atti e non contestata, è indubbio che gli avvisi di accertamento siano dotati del requisito della definitività tenuto conto: a) di quanto precisato dalla Corte di Cassazione nei casi di notifica diretta di atti tributari da parte dell’Amministrazione a messo di servizio postale, avvalendosi del sistema semplificato previsto dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973; in questo casi alla spedizione dell’atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 e, di conseguenza, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo, senza la necessità dell’invio della raccomandata informativa (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 2229/2020; ex multis Corte di Cassazione n. 8293/2018);

-non possono rilevare in specie le ulteriori considerazioni svolte dalla parte ricorrente con le note di udienza del 20/6/2021 atteso che il riferimento delle modalità di notifica degli avvisi, documentato dal Comune resistente, integrano un ampliamento del thema decidendum non suscettibile di scrutinio in assenza di impugnazione con motivi aggiunti, come eccepito dalla parte controinteressata;

-è indubbio che nel caso in esame, in relazione alla notifica di atti ad una società, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. la notifica è validamente effettuata nella sede propria qualora venga ricevuta dal portiere che si dichiara, come in specie, titolato alla ricezione: sicché appare legittima l’apposizione della dicitura “esente can” apposta nelle relative ricevute (versate in atti: cfr. allegato n. 5 della produzione del Comune di Palermo del 15/6/2021);

-a differenti esiti non induce il successivo pagamento, mediante F24, delle pendenze tributarie da parte della Cooperativa ricorrente, atteso che occorre avere riguardo alla data della presentazione dell’offerta a fronte di atti ritualmente notificati e quindi definitivi;

Ritenuto, in conclusione, che i provvedimenti impugnati resistono alle censura mosse risultando quindi legittimi, avendo quindi correttamente operato il Comune di Palermo nell’effettuare la revoca dell’aggiudicazione;



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