Giurisprudenza e Prassi

IRREGOLARITA' FISCALI - IMPORTO ELEVATO NON SUFFICIENTE - LA P.A. HA UN OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (80.4)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2023

La circostanza che il debito tributario sia di importo elevato, se può costituire un elemento valutabile ai fini dell’interruzione del rapporto di fiducia tra ricorrente e P.A., non può, d’altro canto, rappresentare l’unico elemento sul quale si fonda la valutazione dell’amministrazione, perché altrimenti si realizzerebbe un sostanziale automatismo espulsivo che, in presenza di una causa facoltativa di esclusione, non è ammesso dall’art. 80, co. 4, del codice.

L’Amministrazione avrebbe dovuto, quindi, specificamente motivare su tali aspetti, mentre ha direttamente disposto la revoca dell’aggiudicazione senza adeguatamente esporre le ragioni che hanno imposto tale soluzione.

Né potrebbe addursi in contrario l’argomento secondo cui il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi, comunque, di un atto discrezionale che avrebbe richiesto, sotto tale profilo, una specifica prova, non fornita dall’Amministrazione resistente.

Peraltro la ricorrente adduce di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento e il certificato dell’Agenzia delle Entrate prodotto in giudizio non costituisce titolo per l’esazione della pretesa ed anzi non è neppure impugnabile. L’Amministrazione non ha fornito alcuna prova contraria.

Sul punto, sia pur in via solo interpretativa, non potendosi applicare ratione temporis al caso di specie, rileva il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del-OMISSIS- (pubblicato in G. U. Serie Generale n.-OMISSIS-): “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, che, all’art. 2, dispone che si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Emerge chiaramente che il regolamento abbia inteso legare la sanzione espulsiva quantomeno alla consapevolezza dell’irregolarità da parte dell’operatore economico interessato.

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DECRETO: il presente provvedimento;
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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;