OBBLIGHI FISCALI - L'O.E. DEVE ESSRE IN REGOLA FIN DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANTE ADEMPIMENTO TARDIVO DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE (80.4)
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, con approdi ormai consolidati e dai quali il Collegio non ritiene di discostarsi, che “ai fini della valida partecipazione alla selezione, l'impresa deve essere in regola con tali obblighi [fiscali] fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione tributaria (…); ciò perché non è consentito, al fine della valida partecipazione alle gare d'appalto, far valere il condono come forma di regolarizzazione successiva con efficacia retroattiva (Consiglio Staton.4928/2009 e n. 8215/2004)” (TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 16.05.2015, n. 7171). Nelle gare pubbliche la rateizzazione – come pure la definizione agevolata – del debito tributario del partecipante alla procedura selettiva “si traduce, sul piano tecnico, in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell'obbligazione originaria; in sostanza l'ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l'esigibilità, implica la sostituzione dell'originaria obbligazione a seguito dell'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 ss. c.c. e il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria” (Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1529). Di conseguenza, stante il predicato effetto novativo, ai fini del possesso ininterrotto del requisito della regolarità fiscale è necessario che l’istanza di rateizzazione o di adesione alla definizione agevolata sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non anche nelle ipotesi in cui l'iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19.02.2018, n. 1028).
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