Giurisprudenza e Prassi

IRREGOLARITÀ FISCALE – NATURA DEFINITIVA DEL PROVVEDIMENTO - NECESSARIO ACCERTAMENTO (80.4)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

Nella stesura all’epoca vigente, il comma 2 dell’art. 38 (come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b, n. 4 del D.L. 13.5.2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12.7.2011, n. 106) specificava che “ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973” e che “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili”.

Il requisito della “gravità” era dunque stabilito dal legislatore e non si poneva a tal riguardo alcun problema di interpretazione.

In ordine alla definitività o meno delle violazioni tributarie accertate ai sensi e per gli effetti della sussistenza del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), d.lg. n. 163 del 2006, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “La violazione tributaria ‘definitivamente accertata’ ai sensi della norma su richiamata … discende dalla sentenza passata in giudicato, con la quale è stato respinto il ricorso del contribuente, ovvero dalla definitività dell’accertamento in sede amministrativa, per la mancata impugnazione dell’atto impositivo nel termine di sessanta giorni dalla sua conoscenza (o legale conoscibilità) da parte del contribuente, senza che, nello stesso termine, questi abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, soddisfacendo la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 13.9.2019, n. 6164).

Un tanto illustrato, il Collegio reputa fondata la censura riferita ai vizi della motivazione e al difetto d’istruttoria fatta valere in giudizio.

La motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in modo da consentire all’interessato di ricostruire l’iter logico-giuridico attraverso il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un determinato provvedimento e di controllare il corretto esercizio del potere e far eventualmente valere le proprie ragioni nelle sedi opportune (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 8.5.2008, n. 2111 e TRGA Bolzano 19.2.2009, n. 60).

Nel caso di specie, il mancato puntuale rispetto dell’obbligo di motivazione impedisce di ricostruire compiutamente l’iter logico seguito dalla Provincia per giungere ad emanare l’impugnato provvedimento di revoca. La motivazione dell’impugnato provvedimento, invero scarna, per un verso nulla dice in ordine alle osservazioni, prodotte nell’ambito della partecipazione al procedimento amministrativo, riguardanti l’annullamento dell’avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni di cui alla cartella n. 09720180128800575 per effetto della sentenza n. 449/31/15 del 15.12.2014 della Commissione tributaria regionale di Napoli (con conseguente provvedimento di sgravio totale dd. 22.2.2021) e, per altro verso, si appalesa generica riguardo alla circostanza che l’avviso di liquidazione a monte della cartella n. 09720180107624475 era stato notificato alla S S.p.A. quando questa era già in concordato, donde le deduzioni delle ricorrenti sull’attrazione del debito fiscale al regime concorsuale della procedura e conseguente impossibilità di provvedere al tempestivo pagamento dello stesso, avversate in modo del tutto generico e non perspicuo dalla Provincia nell’impugnato provvedimento.

In ordine alla definitività dell’accertamento delle violazioni tributarie in argomento, la motivazione si appalesa ancora una volta generica, oltreché – si aggiunge solo ad abundantiam – contestata in sede processuale dalle ricorrenti, che deducono l’insussistenza di un avviso di accertamento risalente all’anno 2015, id est in epoca precedente alla presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo della S S.p.A. (8.1.2018) e, a maggior ragione, della successiva ammissione della stessa all’amministrazione straordinaria (6.8.2018).


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