Giurisprudenza e Prassi

CONSULTAZIONE CASSETTO FISCALE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE ART. 80 - FALSA DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE (80.4)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Deve essere disattesa anche la seconda censura, concernente la sussistenza dell’elemento soggettivo alla base della falsa dichiarazione, tenuto conto del fatto che il legale rappresentante della DHI di Nardi ha reso una dichiarazione rivelatasi non corrispondente al vero in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 in tema di imposte e tasse e di contributi previdenziali, e che tale dichiarazione evidenzia senza alcun dubbio un difetto di diligenza da parte del legale rappresentante rispetto alla regolarità degli adempimenti fiscali e, per quanto emerso nel corso del procedimento, anche degli adempimenti contributivi, solo tardivamente sanati, come rilevato dall’Autorità.

In merito deve osservarsi che il coefficiente soggettivo, con riferimento alle dichiarazioni relative agli adempimenti fiscali e contributivi, deve evidentemente essere parametrato non su un modello di diligenza generica ma sulla perizia richiesta ad un agente professionale, quale il legale rappresentante di una società per azioni, che non può certo ritenersi ignaro della disciplina concernente le dichiarazioni da rendere in sede di gara, né degli adempimenti fiscali e contributivi incombenti sull’ente rappresentato.

Nella fattispecie la consapevolezza in ordine alla sussistenza o meno delle pendenze fiscali e contributive deve ritenersi rientrante nell’ambito di quelle cautele e conoscenze proprie dello standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista (Tar Lazio, sez. I, n. 9490 del 2 settembre 2021).

Alla luce di tali considerazioni non può ritenersi esimente, rispetto allo standard di diligenza richiesto, l’eccepita consultazione del “cassetto fiscale” effettuata due giorni prima della presentazione della dichiarazione contestata, giacché, a fronte della indubbia sussistenza di alcune situazioni debitorie, necessariamente note alla società, tale strumento non offre alcuna certezza, né è deputato a fornirla, in merito all’assenza di irregolarità.



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati