LA CORRUZIONE NEGLI APPALTI INTEGRA L'IRREGOLARITÀ UE MA LA SANZIONE DEVE ESSERE PROPORZIONATA (2.7)
In tema di finanziamenti europei per appalti pubblici, la nozione di irregolarità di cui all'art. 2, punto 7, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 comprende condotte corruttive anche qualora non sia provata la loro incidenza reale sull'esito della gara o un danno effettivo al bilancio dell'Unione. Tuttavia, l'autorità nazionale, nel determinare la rettifica finanziaria, non può applicare automaticamente la misura massima del 100%, ma deve procedere a una valutazione caso per caso nel rispetto del principio di proporzionalità, motivando specificamente l'entità del recupero in relazione alla gravità dell'irregolarità e alla sua incidenza finanziaria.
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