Giurisprudenza e Prassi

PENDENZA DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO: NON SI PUO' ESCLUDERE O.E. CHE HA VERSATO UN TERZO DELL'IMPORTO DOVUTO (95.2)

TAR PUGLIA SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che -OMISSIS- è stata esclusa dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. 36 del 2023, e, in particolare, per la ritenuta sussistenza di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Il provvedimento è illegittimo per non avere considerato che la somma di €. 241.636,55 non è stata ancora versata dalla-OMISSIS-, in ragione della pendenza del giudizio tributario, avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008. Nello specifico, -OMISSIS-ha versato unicamente un terzo di quanto dovuto, in base al detto accertamento, in applicazione del chiaro disposto normativo di cui all’art. 15 d.P.R. 602/1973, secondo il quale “le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”.


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