INVERSIONE PROCEDIMENTALE: UNA FACOLTA' CHE NON NECESSITA DI CRITERI PREDETERMINATI NELLA LEX SPECIALIS (107.3)
Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la Stazione Appaltante che intenda utilizzare nelle procedure aperte il meccanismo dell’“inversione procedimentale” prevede negli atti di gara che - in deroga all'ordinaria scansione sopra descritta - le offerte dei concorrenti siano esaminate prima della verifica della documentazione comprovante l'idoneità a partecipare alla gara; dunque, per effetto dell'inversione procedimentale, il momento di valutazione delle offerte è anteposto a quello della verifica della documentazione amministrativa, e la finalità della disposizione è quella di semplificare e accelerare l'iter di gara e di ridurre il possibile contenzioso: qualora la Stazione Appaltante dichiari nel bando di volersi avvalere dell'inversione procedimentale, non sarà necessario effettuare nei confronti di tutti gli offerenti il controllo della documentazione amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224).
Nel caso di specie, la Stazione Appaltante si è avvalsa dell’“inversione procedimentale”, prevedendo tale opzione negli atti di gara – precisamente all’art. 23 del Disciplinare di Gara (“Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria”) – e, quindi, principiando la scansione procedimentale dallo scrutinio delle offerte tecniche.
Ebbene, a giudizio del Collegio, l’utilizzo del meccanismo dell’“inversione procedimentale”, oltre che attivato conformemente alla previsione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – non risultando dalla disposizione normativa necessaria alcuna predeterminazione dei casi e dei criteri in base a cui avvalersi di tale modulo, ma risultando sufficiente la preventiva indicazione nella lex specialis della possibilità di avvalersi discrezionalmente di tale facoltà –, non ha prodotto alcun effetto esiziale nei confronti della ricorrente, dal momento che un eventuale scrutinio della documentazione amministrativa preliminare rispetto a quello dell’offerta tecnica e dell’offerta economica per entrambi i lotti non avrebbe spostato i termini della questione della inammissibilità delle offerte in quanto "condizionate".
Ed infatti, anche laddove la Stazione Appaltante avesse utilizzato la scansione procedimentale ordinaria, la procedura di gara per la ricorrente si sarebbe comunque arrestata alla fase della valutazione delle offerte tecniche (anche se esaminate successivamente alla verifica della documentazione amministrativa), in ragione del carattere "condizionato", quindi, inammissibile delle stesse.
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