Giurisprudenza e Prassi

INVERSIONE PROCEDIMENTALE - CRISTALIZZAZIONE SOGLIA DI ANOMALIA - CHIUSURA FASE DI VERIFICA (133.8)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2021

Nelle ipotesi, come quella in esame, di inversione procedimentale che il principio dell'invarianza della soglia di cui all’art. 95 comma 15 dlgs 50/2016 (che, peraltro, non contiene alcun riferimento espresso all’aggiudicazione definitiva ai fini della intangibilità della graduatoria), debba essere necessariamente interpretato ed applicato nel senso che non possono ammettersi modifiche alla soglia di anomalia allorquando la fase di verifica si sia conclusa con l’esclusione del soggetto individuato come miglior offerente in sede di valutazione preliminare delle offerte.

Ciò in quanto sarebbe del tutto irragionevole ritenere che il ricalcolo, previsto in origine in via meramente eventuale (recte discrezionale), sia divenuto obbligatorio a seguito della decisione del legislatore – insindacabile da parte di questo giudice- di espungere dall’art. 133 comma 8 dlgs 50/2016 la relativa previsione.

E’ stato in proposito sottolineato che “Come evidenziato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di segnalazione al Governo sul testo del decreto legge n. 32/2019 "Sblocca Cantieri" e ribadite anche di recente (audizione 31 luglio 2020 al Decreto legge n. 76/2020 "Semplificazioni") l'eventuale ricalcolo dell'anomalia una volta terminata la verifica della fase di ammissione e ad offerte economiche già note, può agevolare fenomeni di turbativa, con induzione del concorrente soccorso a non procedere alla regolarizzazione al fine di incidere nel calcolo della soglia. Ciò può anche favorire la promozione di controversie meramente speculative da parte di concorrenti non utilmente collocati in graduatoria mossi dalla finalità di incidere sulla soglia di anomalia (Consiglio di Stato sez. III, 12 luglio 2018, n. 428) (T.A.R. Bologna, sez. I, 28/12/2020, n.857).

Sotto altro aspetto, procedere ad un nuovo ricalcolo della soglia di anomalia dopo aver disposto le esclusioni in sede di verifica significherebbe frustare la ratio di accelerazione imposta dallo Sblocca cantieri, innescando potenziali ed ulteriori modifiche della graduatoria (ove a seguito del primo ricalcolo si dovesse procedere ad ulteriori esclusioni), del tutto incompatibili con le esigenze di tempestiva individuazione dell’aggiudicatario sottese all’espressa opzione da parte della Stazione appaltante per l’esercizio della facoltà di inversione procedimentale.

Sono dunque corrette le disposizioni contenute nel disciplinare di gara (che, quindi l’Amministrazione civica ha illegittimamente disapplicato) le quali prevedevano che, la Stazione Appaltante, per effetto dell’opzione del sistema di inversione procedimentale, in caso di esclusione di uno o più dei concorrenti soggetti a verifica, non avrebbe proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 95 comma 15 dlgs 50/16.

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DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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OFFERENTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. cc) del Codice: l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
SOGLIA DI ANOMALIA: La soglia di anomalia è un valore determinato da un calcolo matematico che consente, ai sensi dell'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici, di determinare quali offerte devono essere sottoposte al procedimento di verifica di congruità. In alcuni ...
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