INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - E' CENTRALE IL CRITERIO FUNZIONALE CHE ATTRIBUISCE RILIEVO ALLA RAGIONE PRATICA DEL CONTRATTO
Questa Corte ha già da tempo chiarito come nell'utilizzazione dei criteri — oltre quello letterale — diretti alla "ricerca della reale volontà delle parti", assume posizione centrale quello “funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. Sez. 3, 22/11/2016 n. 23701; in senso analogo, anche Cass. Sez. 3, 6/07/2018, n. 17718, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, 8/03/2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. L., 25/01/2022 n. 2173; Cass. Sez. 6 - 3, 08/11/2022 n. 32786);
a questi criteri si è conformata la sentenza impugnata, la quale, non arrestandosi al mero dato letterale costituito dalla dizione letterale di "fideiussioni", ha dato rilievo alla circostanza che la garanzia da esse offerta costituisse in concreto «un contratto autonomo di garanzia, come si evince non solo dall’obbligo, per il fideiussore, di pagare “immediatamente” ed a “semplice richiesta scritta” della banca, anche in caso di opposizione del debitore, ma anche dalla espressa deroga all’art.
1957 c.c. ed alla impossibilità, per il garante di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca avesse deciso di esercitare la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore.
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