Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DEL FAVOR PARTICIPATIONIS NELL'INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE AMBIGUE DEL DISCIPLINARE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2025

Ai fini dell'interpretazione delle clausole del disciplinare di gara, si applicano le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; ove siano possibili più interpretazioni di una o più clausole contenute in un bando o in un disciplinare di gara, il principio del favor participationis impone di preferire la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti, specialmente laddove la lex specialis preveda soglie di sbarramento al punteggio tecnico potenzialmente limitative della partecipazione.

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