LE PRESCRIZIONI DELLA LEX SPECIALIS SUI REQUISITI DI VALIDITÀ TEMPORALE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA HANNO PORTATA GENERALE SE RIFERITE INDISTINTAMENTE A UN ALLEGATO TECNICO (108)
È legittima l’attribuzione di un punteggio pari a zero qualora l’operatore economico produca certificazioni tecniche o rapporti di prova risalenti oltre il limite temporale stabilito dal disciplinare di gara, anche se tali documenti riguardano caratteristiche del prodotto non obbligatorie ma premianti. La clausola che impone limiti di attualità alle prove di laboratorio deve intendersi riferita a ogni parametro valutativo per il quale il concorrente decida di avvalersi di tali certificazioni, indipendentemente dalla natura facoltativa della produzione documentale, prevalendo l'esigenza della stazione appaltante di valutare dati tecnici attuali.
"[...] la disposizione di cui all’articolo 16 del Disciplinare [...], che imponeva che le certificazioni avessero “data non antecedente a 18 mesi dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE”, era genericamente riferita all’Allegato A7, senza fare distinzioni tra i diversi parametri in esso ricompresi, e aveva portata generale concernendo le modalità di caricamento telematico della documentazione che i concorrenti avrebbero dovuto produrre in relazione alle offerte tecniche;
- conseguentemente, appare ragionevole ritenere – come fanno l’appellante e la stessa Amministrazione, costituitasi in adesione all’appello – che la prescrizione da ultimo richiamata fosse destinata a trovare applicazione anche laddove i concorrenti liberamente decidessero di documentare le “Caratteristiche dei prodotti” mediante certificazioni rilasciate da appositi laboratori, e pertanto che correttamente la Commissione, tenuto conto della risalenza dei certificati prodotti dall’odierna appellata (ben superiore al limite stabilito dal citato articolo 16), le abbia attribuito il punteggio di “0” per i sub-criteri in questione."
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