Giurisprudenza e Prassi

E' PRECLUSA L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PREMIALI PER PRESTAZIONI CHE LA LEX SPECIALIS AVEVA PREVENTIVAMENTE QUALIFICATO COME NON VALUTABILI (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"Va anzitutto rigettata l’eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione e interesse ad agire di M. s.p.a, articolata da C. s.p.a. in ragione della scrittura privata stipulata in data 1.12.2025, con la quale Manelli s.p.a. ha concesso in fitto a terzi il ramo d’azienda comprendente la partecipazione alla gara in esame.

Trattasi invero di questione irrilevante nel giudizio in esame, atteso che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”."

***

Le clausole della lex specialis non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico integrativo diretto a evidenziare significati impliciti, dovendo prevalere il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole. Qualora la stazione appaltante preveda criteri di valutazione tecnica ancorati a specifiche tabelle o checklist, la stessa non può successivamente attribuire punteggi per elementi esclusi da tali parametri, pena la violazione del principio di parità di trattamento e di trasparenza.

"Orbene, in punto di ermeneusi negoziale, questa Sezione ha da tempo chiarito, e di recente ribadito, che: “Nelle procedure di gara ai fini dell'interpretazione delle clausole della lex specialis , vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, a mente degli articolo 1362 e 1363 cod. civ. ; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente” (C.d.S, V, 18.12.2025, n. 10032. In termini confermativi, C.d.S, V, 11.11.2025, n. 8786).

Tale essendo il criterio che deve guidare l’interprete, non si vede quale altro significato debba attribuirsi alla suddetta previsione della legge di gara, se non quello secondo cui i “crediti attualmente indicati come ottenibili”, non possono che essere quelli di cui alla “colonna “?” della check list di progetto”.

[...]

Pertanto, essendosi l’Amministrazione autovincolata in sede di attribuzione dei criteri premiali, avendoli previsti unicamente in relazione agli interventi riconducibili alla colonna “?”, non poteva poi assegnarli anche in relazione ad interventi rientranti nella colonna arancione (“N”)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)