Giurisprudenza e Prassi

CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEL BANDO E DEGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Ai fini dell’interpretazione degli atti amministrativi, in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano analogicamente le regole previste dal codice civile per l’interpretazione del contratto, con i necessari adattamenti connessi alla diversità tra atto amministrativo, espressione di potere pubblico e contratto, espressione di autonomia negoziale. Gli artt. 1362-1365 cod. civ., nel porre le cd. regole di interpretazione soggettiva, consentono all’interprete di ricercare l’effettiva volontà delle parti. In particolare, l’art. 1362 cod. civ. contiene la norma fondamentale, disponendo che: i) «nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole»; ii) «per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto». Nel settore dei contratti pubblici, per assicurare il rispetto del principio di concorrenza e, in particolare, il principio del pari trattamento tra i diversi concorrenti, assume valenza primaria il criterio letterale e, nel caso in cui il testo delle singole clausole risulti non chiaro, rileva la valutazione del comportamento dell’amministrazione. Altra regola di interpretazione, che rileva in questa sede, dispone che «le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto» (art. 1363).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;