AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DELL'INTERMEDIARIO DI RIFIUTI CHE AFFIDA L'ESECUZIONE MATERIALE A TERZI (119.2)
Il rapporto tra l'intermediario di rifiuti senza detenzione e l'operatore esecutore materiale del trasporto è riconducibile alla nozione di subappalto, ma non ne integra una forma integrale vietata qualora l'intermediario conservi il potere-dovere di coordinamento, vigilanza e controllo sulle attività svolte dai terzi affidatari. In tale contesto, l'erronea indicazione nel DGUE di non voler ricorrere al subappalto costituisce un errore formale riconoscibile che non giustifica l'esclusione, laddove la volontà di avvalersi di terzi qualificati emerga inequivocabilmente dalla restante documentazione di gara e sia conforme alle prescrizioni della lex specialis.
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