PARTECIPAZIONE INTERMEDIARI RIFIUTI E LEGITTIMITÀ DEL SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI MATERIALI (119.2)
È legittima la partecipazione a una procedura di gara di un intermediario senza detenzione dei rifiuti, iscritto alla categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che affidi l'esecuzione materiale delle prestazioni di trasporto e recupero a terzi qualificati. Tale fattispecie è riconducibile all'istituto del subappalto necessario e non integra una violazione del divieto di subappalto integrale, atteso che l'intermediario mantiene il potere-dovere di coordinamento e controllo, oltre alla responsabilità verso la stazione appaltante per l'intero servizio.
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