LEGITTIMA L'IMPOSIZIONE AL GESTORE TLC DEI COSTI DI SPOSTAMENTO RETI PREVISTI IN CONVENZIONE (171.5)
Ai sensi dell'art. 171, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, la disciplina generale che pone a carico del soggetto aggiudicatore gli oneri economici per la risoluzione delle interferenze può essere derogata dalle parti mediante convenzioni vigenti; di conseguenza, è legittima la clausola che pone a carico del gestore di reti di telecomunicazione i costi di spostamento delle infrastrutture resi necessari dalla realizzazione di un'opera pubblica strategica, senza che ciò configuri una violazione del divieto di imposizione di oneri aggiuntivi stabilito dall'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

