Art. 170. Interferenze

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il progetto preliminare é rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.

3. Il progetto definitivo é corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. écomma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.z) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011}

4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze

Testo Previgente

Relazione

Relazione all’articolo 170 Il presente articolo codifica l’art. 5 del d.lgs. 190/2002
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Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'IMPOSIZIONE AL GESTORE TLC DEI COSTI DI SPOSTAMENTO RETI PREVISTI IN CONVENZIONE (171.5)

CONS. STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Ai sensi dell'art. 171, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, la disciplina generale che pone a carico del soggetto aggiudicatore gli oneri economici per la risoluzione delle interferenze può essere derogata dalle parti mediante convenzioni vigenti; di conseguenza, è legittima la clausola che pone a carico del gestore di reti di telecomunicazione i costi di spostamento delle infrastrutture resi necessari dalla realizzazione di un'opera pubblica strategica, senza che ciò configuri una violazione del divieto di imposizione di oneri aggiuntivi stabilito dall'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

COSTI SPOSTAMENTO RETI TLC A CARICO DEL GESTORE PER INTERFERENZE CON OPERE STRATEGICHE (171.5)

CONS. STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Il divieto di imporre oneri finanziari, reali o contributi aggiuntivi ai gestori di reti di comunicazione elettronica, sancito dall'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, riguarda esclusivamente le prestazioni patrimoniali imposte di natura autoritativa e non preclude la validità di accordi convenzionali che, ai sensi dell'art. 171, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, pongano a carico del gestore le spese vive per lo spostamento delle reti necessario a risolvere le interferenze con la realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.