Giurisprudenza e Prassi
L'OMESSA DOMANDA DOPO LA CAUTELARE RENDE IL RICORSO IMPROCEDIBILE PER DIFETTO DI INTERESSE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
L'interesse all'impugnazione di un bando di gara o di un avviso pubblico ha carattere strumentale, in quanto diretto a ottenere la riedizione della procedura o la partecipazione alla stessa. Qualora il ricorrente ottenga in sede cautelare la sospensione delle clausole escludenti ma ometta poi di presentare la domanda di partecipazione, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la decisione di merito non potrebbe arrecare alcuna utilità concreta a chi ha rinunciato a concorrere.
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